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Attività Consentite in periodo di Covid

09/03/2021

VADEMECUM FAQ SPOSTAMENTI
D: Le Agenzie Immobiliari possono rimanere aperte qualunque sia il “colore” della
Provincia o Regione?
R: Indipendentemente dal “colore” (rosso, arancione, arancione scuro, giallo e bianco)
della Provincia o Regione l’esercizio dell’attività di agente immobiliare è consentita. Si
precisa che la nostra attività non è considerata “commercio al dettaglio” ecco il motivo
per cui non è presente nell’allegato 23 (attività commerciali al dettaglio consentite della
zona rossa)dell’ultimo DPCM.
Pertanto le Agenzie Immobiliari possono operare ovviamente nel rispetto di tutte le misure
precauzionali di sicurezza e i protocolli anti-contagio, oramai noti, e rispettando il
“coprifuoco” previsto dalle 22.00 alle 5.00 (eccetto che per le zone “bianche” dove non
sussiste il “coprifuoco”).
D: Nello spostarsi dall’abitazione alla propria Agenzia è necessario avere con sé
l’autocertificazione?
R: No, salvo che:
 si risieda e si abbia l’Agenzia in zona rossa
 si abbia l’Agenzia in altro Comune rispetto a dove si risiede nelle zone
arancioni e arancioni scuro
 si abbia l’Agenzia in altra Regione rispetto a dove si risiede
indipendentemente dal “colore” della Regione.
L’autocertificazione dovrà essere debitamente compilata e firmata indicando come
giustificazione dello spostamento “motivi di lavoro”.
D: Gli agenti immobiliari possono ricevere clienti in Agenzia qualunque sia il “colore” della
Provincia o Regione in cui operano?
R: Si, è possibile ricevere clienti in Agenzia qualunque sia il colore della zona in cui si opera
ferme restando le successive precisazioni lato cliente.
In ogni caso è consigliato ridurre al minimo i contatti in presenza attraverso l’utilizzo degli
strumenti digitali e ricevere il cliente preferibilmente su appuntamento di modo da evitare
eventuali assembramenti.
D: Gli agenti immobiliari possono fare sopralluoghi o visite presso tutte le tipologie di
immobili (abitazioni, uffici, negozi, capannoni ecc..) anche se abitati o, in generale,
occupati indipendentemente dal “colore” della zona in cui operano? E se l’immobile è
fuori Regione?
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R: Si, è consentito agli agenti immobiliari fare sopralluoghi o visite presso tutte le tipologie
di immobili anche se abitati o, in generale, occupati qualunque sia la zona in cui operano
ed anche se gli immobili da visitare sono fuori Regione con queste specifiche:
 osservare il massimo rispetto di tutte le misure precauzionali di sicurezza
 gli immobili, preferibilmente, devono essere non abitati o non occupati
anche solo momentaneamente (per il tempo del sopralluogo o visita)
 è necessario avere con sè l’autocertificazione debitamente compilata e
firmata indicando come giustificazione dello spostamento “motivi di lavoro”
nelle zone rosse, nelle zone arancioni e arancioni scure se l’immobile è
ubicato in un Comune diverso da quello dove si ha l’Agenzia e, in ultimo, se
l’immobile è ubicato fuori Regione.
D: il cliente può venire in Agenzia indipendentemente dal colore della zona? E può
spostarsi per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto? E se
l’Agenzia e/o l’immobile da visitare sono ubicati fuori Regione?
R: Si, è consentito al cliente di venire in Agenzia e di spostarsi per visionare immobili da
acquistare o locare a tali condizioni:
 deve essere assicurato il massimo rispetto di tutte le misure precauzionali di
sicurezza
 lo spostamento per recarsi in Agenzia deve avvenire preferibilmente previo
appuntamento
 gli immobili da visitare, preferibilmente, devono essere non abitati o non
occupati anche solo momentaneamente (per il tempo del sopralluogo o
visita)
 nelle zone rosse, nelle zone arancioni e arancioni scure se l’Agenzia e/o
l’immobile sono ubicati in un Comune diverso da quello dove il cliente vive,
e nell’ipotesi che l’Agenzia e/o l’immobile da visitare siano ubicati fuori
Regione, è necessario che il cliente abbia con sè l’autocertificazione
debitamente compilata e firmata indicando come giustificazione dello
spostamento i “motivi di necessità” che solo ed esclusivamente il cliente, e
non l’agente immobiliare, può valutare e ritenere realmente esistenti,
assumendosene la conseguente responsabilità, indipendentemente che si
tratti di un acquisto prima o seconda casa o di un immobile non residenziale
(ufficio, negozio ecc..) oppure che si tratti dell’affitto dell’abitazione
principale o di altra tipologia di affitto residenziale, di locazioni
commerciali/direzionali o di locazioni turistiche.
Solo nelle zone arancioni e arancioni scuro il cliente nel recarsi in Agenzia, qualora questa
sia ubicata in un Comune diverso da quello in cui lui risiede, può indicare
nell’autocertificazione come giustificazione dello spostamento anche solo “fruizione di un
servizio non sospeso” (quello erogato dalle Agenzie Immobiliari).
Fonte FIAIP

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